# Legge Gelli-Bianco: Errore medico: responsabilità dell’ospedale o del medico?

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- Published: 2025-05-17T15:57:00+02:00
- Author: Redazione

## Guida Completa Legge Gelli-Bianco 2025

 * [La responsabilità “contrattuale” della struttura sanitaria](https://www.avvocatosalute.it/errore-medico-malasanita/errore-medico-responsabilita-ospedale-medico-legge-gelli-bianco/#la-responsabilita-contrattuale-della-struttura-sanitaria)
 * [La responsabilità “extracontrattuale” del medico](https://www.avvocatosalute.it/errore-medico-malasanita/errore-medico-responsabilita-ospedale-medico-legge-gelli-bianco/#la-responsabilita-extracontrattuale-del-medico)
 * [Cosa conviene fare in caso di malasanità?](https://www.avvocatosalute.it/errore-medico-malasanita/errore-medico-responsabilita-ospedale-medico-legge-gelli-bianco/#cosa-conviene-fare-in-caso-di-malasanita)

Se un paziente subisce un danno da **errore medico**, una delle prime domande che
sorgono è:

**chi ne risponde legalmente? **

È colpa del medico che ha sbagliato o dell’ospedale presso cui lavora?

La **Legge Gelli-Bianco** ha chiarito questo aspetto definendo con precisione la**
responsabilità civile** della struttura sanitaria e quella del singolo operatore
sanitario.

Capire la differenza è fondamentale per il paziente che intenda chiedere un risarcimento,
perché da ciò dipendono i termini per agire e l’onere della prova.

Vediamo in parole semplici **quando è responsabile l’ospedale (o l’ASL) e quando
il medico**, e cosa significa per far valere i propri diritti.

## **La responsabilità “contrattuale” della struttura sanitaria**

Quando entri in ospedale per una cura o un intervento, si instaura un vero e proprio**
rapporto contrattuale** (anche se non firmi un contratto in senso tradizionale).

Significa che l’azienda sanitaria assume l’obbligo di curarti diligentemente. Se
qualcosa va storto a causa di negligenza, imperizia o imprudenza durante la prestazione
sanitaria, la **struttura pubblica o privata risponde del danno ai sensi degli [articoli 1218 e 1228 del Codice Civile](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=17G00041&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#:~:text=non%20imputabile.%C2%BB.-,%C2%ABArt.,o%20colposi%20di%20costoro.%C2%BB.)**.

In altre parole, l’ospedale risponde per inadempimento del “contratto di cura” e
risponde anche delle azioni dei propri dipendenti e collaboratori (medici, infermieri…)
come se fossero proprie.

Questo tipo di responsabilità è detto** contrattuale.**

Per il paziente, la responsabilità contrattuale comporta vantaggi importanti quando
si tratta di chiedere un risarcimento:

 * **Più tempo per agire**: il termine di prescrizione è di **10 anni** nei confronti
   della struttura. Hai quindi fino a dieci anni dall’evento (o dalla scoperta del
   danno) per intentare la causa di risarcimento contro l’ospedale.
 * **Onere della prova attenuato**: spetta alla struttura provare di aver adempiuto
   correttamente alle proprie obbligazioni. Tu dovrai dimostrare il danno subito
   e indicare in cosa la prestazione è stata carente, ma **è l’ospedale che deve
   eventualmente provare di non aver colpa** (ad esempio che l’evento avverso è 
   avvenuto nonostante tutte le cautele). Questa situazione viene definita “colpa
   presunta” a carico della struttura.
 * **Responsabilità anche per i collaboratori**: non importa se il danno è stato
   causato dal primario, da un medico specializzando o da un infermiere: la struttura
   ne risponde verso il paziente. Sarà poi eventualmente l’ospedale a rivalersi 
   internamente sul dipendente che ha sbagliato, ma questo non riguarda la tua causa
   principale (è un rapporto interno struttura-medico disciplinato anch’esso dalla
   Legge Gelli, che prevede rivalse solo in caso di colpa grave, limitate a una 
   certa somma).

In pratica, la legge invita il paziente a rivolgere le proprie pretese risarcitorie
prima di tutto alla struttura sanitaria, che di norma ha più capacità economica 
e assicurazioni adeguate (come vedremo più avanti) per far fronte al risarcimento.

**È importante comunque coinvolgere un avvocato**, perché è il legale che saprà 
individuare correttamente quale ente o persona chiamare in causa in base al tuo 
caso specifico.

## **La responsabilità “extracontrattuale” del medico**

Diverso è il discorso per il **singolo medico o operatore sanitario** (ad esempio
l’anestesista, il chirurgo, il cardiologo che ti ha in cura).

Secondo la Legge Gelli-Bianco, il professionista **risponde direttamente ai sensi
dell’[art. 2043 del Codice Civile](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2043&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=258&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#:~:text=2043.,fatto%20a%20risarcire%20il%20danno.)**,
cioè per **responsabilità extracontrattuale** (da fatto illecito), _a meno che_ 
tu non abbia stipulato con lui un contratto specifico.

In pratica, se sei un paziente del Servizio Sanitario Nazionale e vieni curato da
un medico dipendente, tra te e quel medico non c’è un contratto diretto: il contratto
ce l’hai con l’ospedale.

Il medico risponde comunque del proprio operato in caso di colpa, ma la natura extracontrattuale
significa che:

 * **Hai meno tempo per agire contro il medico**: la prescrizione del diritto al
   risarcimento **è di 5 anni** nei confronti del singolo medico (salvo eccezioni).
   Questo termine più breve impone di muoversi tempestivamente se si intende chiamare
   in causa il sanitario.
 * **Devi provare la colpa**: a differenza della struttura, il medico non ha una
   colpa presunta. Sarà compito tuo (con l’aiuto di periti) dimostrare che il sanitario
   ha commesso un errore causativo del danno, per esempio violando le linee guida
   o i doveri di diligenza. Il medico può difendersi dimostrando di aver agito secondo
   scienza e coscienza. In breve, **l’onere della prova** in una causa contro il
   medico è più gravoso per il paziente rispetto a quella contro l’ospedale.
 * **Responsabilità limitata ai casi di colpa**: va detto che, se l’errore del medico
   è lieve ed è dipeso da situazioni non prevedibili, la legge (anche in ambito 
   penale) tende a non punirlo severamente, specie se ha seguito le linee guida.
   Ma in sede civile, ogni negligenza accertata può portare a condanna del medico
   al risarcimento, anche se generalmente la causa coinvolge pure la struttura come
   co-obbligata.

Ci sono casi in cui il medico _ha_ un rapporto contrattuale diretto col paziente:
ad esempio se ti affidi a un chirurgo privatamente (intervento in libera professione)
o a un dentista nel suo studio.

In queste situazioni, anche il medico risponde contrattualmente (quindi 10 anni 
di tempo e regime probatorio più favorevole al paziente).

La distinzione quindi è: **medico dipendente SSN = extracontrattuale (5 anni)**;**
medico scelto privatamente = contrattuale (10 anni)**.

Non è sempre facile districarsi in questi dettagli, ma un avvocato specializzato
saprà valutare il tuo caso e indirizzarti correttamente.

## **Cosa conviene fare in caso di malasanità?**

In caso di sospetto errore medico, la strategia tipica è quella di **chiamare in
causa sia la struttura sanitaria che il medico** (o i medici) coinvolti.

Sarà poi il procedimento a chiarire le rispettive responsabilità.

Dal tuo punto di vista, citare anche l’ospedale è importante perché, come visto,
hai più garanzie in termini di prova e prescrizione, e soprattutto l’ospedale (o
la sua assicurazione) ha la solidità economica per pagare il risarcimento.

Il medico, dal canto suo, potrebbe essere utile tenerlo in causa perché apporta 
informazioni, può essere coperto da propria assicurazione, ed è comunque giusto 
che risponda personalmente se ha sbagliato. In ogni caso queste valutazioni vanno
fatte con l’ausilio di un legale.

Ricorda che la **[Legge Gelli](https://www.avvocatosalute.it/errore-medico-malasanita/legge-gelli-bianco-sicurezza-tutela-diritti-pazienti/)**
non ti obbliga a scegliere uno solo: puoi agire contro entrambi contemporaneamente
nello stesso processo.

L’importante è rispettare i termini (non far passare più di 5 anni, altrimenti perdi
la possibilità verso il medico) e seguire la procedura di conciliazione obbligatoria
prima di andare in giudizio (di cui parliamo in un altro articolo).

Infine, una volta avviata la richiesta di risarcimento, spetterà eventualmente all’ospedale
rivalersi sul medico se emerge che l’errore è stato colpa sua grave.

Sappi però che **la legge limita fortemente questa rivalsa**: l’ospedale potrà chiedere
al medico di rimborsare quanto pagato al paziente solo in caso di colpa grave o 
dolo, e comunque con un tetto massimo (non oltre 3 volte la sua retribuzione annua).

Questo per evitare la cosiddetta “medicina difensiva”: il medico non deve lavorare
con la paura eccessiva di rovinarsi per un errore. Per il paziente questo dettaglio
conta poco ai fini pratici del risarcimento, ma è bene sapere che esiste un equilibrio
nel sistema: **chi sbaglia paga, ma senza penalizzare oltremodo i sanitari diligenti**.

**In conclusione**, in caso di malasanità hai dalla tua parte delle norme pensate
per facilitare la tua tutela. La chiave sta nel rivolgersi ai soggetti giusti e 
nei tempi giusti.

Un avvocato esperto potrà indirizzarti, ma è importante che anche tu abbia compreso
il concetto: **l’ospedale risponde contrattualmente (10 anni)**, **il medico dipendente
extracontrattualmente (5 anni)**.

Questa doppia via di responsabilità, delineata dalla Legge Gelli-Bianco, è stata
concepita per garantire risarcimenti efficaci ai pazienti senza scoraggiare i medici
nell’esercizio della professione.

Nel prossimo articolo vedremo come muovere i primi passi per ottenere nei fatti 
il risarcimento, ovvero la procedura da seguire passo dopo passo.
