Malasanità responsabilità e risarcimento del danno
Nell’articolo citato si evidenzia l’importanza di assicurare trattamenti sanitari adeguati e non rischiosi per qualunque paziente che si sottoponga a cure mediche.
Tuttavia si può parlare di malasanità nei casi in cui, per negligenza o perché non vengono seguiti accuratamente i protocolli medici, il paziente anziché ricevere le cure adeguate viene danneggiato, in modo temporaneo, permanente o fatale.
Cosa si intende per malasanità
Rientrano nella definizione di malasanità diverse situazioni:
- Carenze strutturali di un ospedale o di una struttura sanitaria (per esempio attendere parecchie ore su una barella del pronto soccorso con assegnazione di un codice di priorità non corretto oppure le gravi infezioni che possono contrarsi nei reparti);
- Errata diagnosi (caso in cui viene diagnosticata al paziente una patologia piuttosto che un’altra con ovvia prescrizione di terapia errata);
- Omessa diagnosi (quando la diagnosi non viene proprio fatta; per esempio ecografia ad una gestante senza accorgersi di eventuali difetti e/o problemi di un feto).
Cosa fare in caso di malasanità
Se si ritiene di essere vittima di un caso di malasanità la prima cosa da fare è raccontare la propria vicenda clinica ad un avvocato specializzato, consegnandogli copia di tutta la documentazione medica rilevante (cartelle cliniche, certificati medici, referti, prescrizioni, esami strumentali, fatture e scontrini relativi a spese mediche affrontate, ecc.).
L’avvocato, affiancato dal proprio medico legale di fiducia e dallo specialista nella disciplina interessata, potrà verificare se si tratta di un vero e proprio caso di malasanità e se spetterà all’assistito un risarcimento del danno, posto che non è sufficiente che si sia verificato un errore sanitario ma dovranno sussistere anche i presupposti del danno e del nesso causale.
Responsabilità e malasanità
Attualmente la Legge Gelli-Bianco entrata in vigore nel 2017 disciplina nello specifico la responsabilità in materia sanitaria. Questa legge prevede due tipi di responsabilità civile: della struttura sanitaria e/o del medico.
Responsabilità della struttura sanitaria
Si tratta di un rapporto contrattuale tra la struttura sanitaria ed il paziente, con prescrizione del diritto di dieci anni dall’evento dannoso. Sarà onere del paziente danneggiato provare di aver subito un danno in seguito alle cure ricevute; la struttura dovrà invece provare che il danno subito è stato causato da altri fattori a lei estranei.
Responsabilità del medico
Trattandosi un rapporto di natura extracontrattuale, la prescrizione del diritto sarà di soli cinque anni. Il paziente in questo caso, nei confronti del medico, dovrà provare quanto segue:
- il fatto illecito (per esempio non aver rispettato i protocolli medici);
- il danno subito (patrimoniale e non patrimoniale);
- colpa grave per imperizia e negligenza o il dolo ;
- il nesso causale (il collegamento fra il fatto illecito e il danno subito).
La Legge Gelli-Bianco prevede poi che non si possa agire direttamente in tribunale senza prima aver promosso una delle seguenti procedure:
- la mediazione (un procedimento conciliativo utilizzato per molte controversie che consiste in una procedura onerosa e con tempi piuttosto lunghi);
- l’accertamento tecnico preventivo ex Art. 696-bis C.p.c. (ATP) (prevede una consulenza medico-legale sul soggetto danneggiato da parte di un medico legale nominato dal Tribunale in presenza dei consulenti medici legali delle parti, il quale deve tentare una conciliazione. Le spese di procedura sono a carico del danneggiato).
Risarcimento del danno da malasanità
Per quanto concerne il calcolo del risarcimento del danno da malasanità vengono utilizzate delle tabelle che individuano gli importi dovuti tenuto conto sia della percentuale d’invalidità assegnata che dell’età del danneggiato.
Se hai subito un danno ingiusto devi essere risarcito.
Avv. Rita Lasagna – Fondatrice di AvvocatoSalute.it
Esperta in diritto sanitario, diritto alla salute, diritto previdenziale privato e pubblico, e diritto del lavoro (pubblico impiego e diritto sindacale).
Da trent’anni sul campo per la difesa dei diritti dei lavoratori e non solo.