video guida completa rette RSA 2025 tutorial 25 reel playlist facebook instagram tiktok youtube

Trascrizione Video Speciale Rette RSA: Rispondo alle vostre domande.

Tempo di lettura: 7 minuti

SPECIALE RETTE RSA

Rispondo alle vostre domande.

Questo articolo fa parte della video guida completa Rette RSA 2025.

Avv. Rita Lasagna: Speciale Rette RSA, rispondo alle vostre domande.

Matilde Gazzolo: Allora: prima domanda. Ma tutti gli invalidi civili, o comunque tutte le persone ricoverate in una struttura, in un RSA, hanno diritto a non pagare la retta?

Allora, facciamo una piccola premessa. La retta dell’RSA è formata da due quote, la quota relativa alla prestazione sanitaria e la quota relativa alla prestazione socio alberghiera, chiamiamola così.

Normalmente la quota relativa alla prestazione sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la quota relativa alle prestazioni socio alberghiere sono a carico del paziente in base all’ISEE, quindi se l’ISEE socio familiare raggiunge una determinata quota è totalmente a carico del paziente, altrimenti c’è un’integrazione da parte del comune rispetto alle regole territoriali, quindi dell’ente locale e della regione di appartenenza, quindi queste quote vengono regolate da norme regionali specifiche. Esistono situazioni soggettive particolari in cui la persona assistita ha bisogno di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e poi vedremo cosa si intende per questo. In questo caso la normativa e la giurisprudenza hanno stabilito che questa parte di prestazione sanitaria ad elevata integrazione assorbe anche la quota socio alberghiera e quindi l’intera quota della retta va a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Quindi l’intervento del comune avviene nel momento in cui ho un ISEE più basso rispetto a una determinata soglia.

Esattamente, a quel punto le RSA normalmente fanno sottoscrivere un contratto dove viene regolata questa distribuzione di quote e dove spesso i familiari si assumono anche come garanti l’onere di pagare eventualmente la quota che il paziente non potesse pagare in autonomia.

Quindi abbiamo detto che l’intervento del comune dipende dal reddito, invece il diritto a non pagare completamente la retta dipende dal reddito oppure dipende da qualche altro tipo di condizione?

No, allora, il diritto a non pagare integralmente la retta è indipendente dal reddito, è legato esclusivamente al tipo di prestazione di cui ha bisogno la persona assistita.

Anche se ha una casa di proprietà, anche se ha delle proprietà di un reddito alto?

Il reddito non ha importanza, quello che importa è il tipo di assistenza, se è un’assistenza come abbiamo detto che la normativa definisce ad elevata integrazione sanitaria, allora tutta la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

E questo diritto cambia in base a dove è ricoverato il paziente, quindi che differenza c’è tra casa di riposo, RSA e casa di cura e se questo diritto si applica in tutti e tre i casi?

Le case di assistenza, diciamo le persone non autosufficienti possono avere diverse denominazioni anche rispetto alla regione in cui ci troviamo, per questo noi abbiamo fatto un articolo specifico che si può trovare sul mio sito www.avocatosalute.it dove si spiegano le differenze tra le diverse definizioni. In linea di massima abbiamo la casa di riposo, che è una casa dove le persone ricoverate sono prevalentemente autosufficienti, quindi hanno solo bisogno di un ambiente protetto e un minimo di assistenza più alberghiera.

Poi ci sono le RSA che sono Residenze Sanitarie Assistenziali dove le persone ricoverate hanno bisogno di prestazioni sanitarie più specifiche, poi ci sono le case di cura dove vengono ricoverate persone in fase acuta, quindi che hanno necessità di cure nell’immediato. Questa differenza la potete trovare in questo articolo, ma non va ad inficiare il diritto ad avere la copertura integrale, perché la giurisprudenza che è entrata nel merito nell’interpretazione della norma ha proprio specificato che prescinde dal luogo di ricovero, ma è fondamentale valutare il tipo di prestazione di cui ha diritto la persona.

Nel momento in cui viene stabilito che questo paziente ha diritto ad avere le rette pagate dal Servizio Sanitario Nazionale, si può eventualmente chiedere il rimborso delle rette che sono state pagate finora e quindi si è stabilito “ingiustamente”?

Sì, certo, si può chiedere il rimborso, anzi ci sono numerose sentenze che hanno riconosciuto diritto ai parenti che hanno integrato la retta illegittimamente, nel senso che non erano ottenuti, si chiede innanzitutto che il contratto sottoscritto con la RSA venga considerato nullo perché è in violazione di norme e quindi si può chiedere il rimborso nei limiti della prescrizione naturalmente.

E di quanto si può andare indietro, diciamo, di quanti anni per chiedere il rimborso?

Diciamo che la prescrizione è di due tipi, quella contrattuale è decennale e quella extracontrattuale è di 5 anni, quindi limiterei ai 5 anni precedenti per poter andare indietro.

E si può chiedere il rimborso anche se nel frattempo la persona è mancata, quindi non è più ricoverata chiaramente?

Certo, dipende chi ha pagato la retta, se fosse stata personalmente la persona purtroppo deceduta eventualmente sono gli eredi che potrebbero chiedere la restituzione, altrimenti i parenti o i figli che hanno integrato la retta possono personalmente chiedere il rimborso.

Ma la domanda fondamentale è perché queste informazioni non vengono date dall’RSA alle famiglie dei pazienti ricoverati o ai pazienti stessi?

È evidente che per l’RSA è più semplice chiedere direttamente la retta ai parenti perché chiedere invece che sia il Servizio Sanitario Nazionale, che oggi come oggi oltretutto è particolarmente in crisi, copra questo tipo di prestazione può creare parecchi difficoltà da un punto di vista burocratico e anche dall’accoglimento di questa domanda, quindi per l’RSA non c’è nessuna convenienza a informare, a volte c’è anche una certa ignoranza rispetto a questo tipo di diritto che ribadisco non è automatico per tutti ma deve essere valutato poi caso per caso e quindi anche l’RSA potrebbe avere difficoltà a informare perché deve essere valutato singolarmente la tipologia di prestazione che viene fornita.

E qual è la legge che prevede tutto questo?

E’ una domanda che è stata fatta sostenendo che non ci sia la norma o comunque che siano informazioni fasulle quelle che forniamo, in realtà la norma c’è, è già nel decreto legislativo 502 del 92 all’articolo 3.7.4 che vengono definite le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e poi declinate nei DPCM 2001 e 2017 che sono quelli che prevedono i livelli essenziali di assistenza. In queste norme viene appunto precisato che chi ha diritto ad avere prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e chi ha bisogno di questo tipo di prestazioni ecco questa prestazione ad elevata integrazione sanitaria assorbe anche la quota alberghiera e quindi tutta la retta è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

E come si riconoscono quindi queste prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sanitaria?

Ci sono degli indicatori specificati dalla giurisprudenza e quindi in particolare dalle più recenti sentenze della Cassazione che ha individuato determinati elementi per cui si può ritenere che questo tipo di prestazione rientri nella definizione della norma.

Quello che emerge dalla giurisprudenza è che non è rilevante quello che formalmente viene scritto per esempio nel piano terapeutico nelle modalità di ricovero ma deve essere sempre valutata la situazione soggettiva della persona.

Quindi è importante sapere che c’è questo diritto che c’è questa possibilità ma poi caso per caso bisogna andare a vedere bene che tipo di prestazioni sanitarie ha bisogno la persona perché non si può generalizzare non si può dire che per ogni persona che ha questo tipo di patologia c’è questo diritto.

Certo bisogna analizzare caso per caso e devono essere i titolari del diritto se non loro personalmente perché è evidentemente in difficoltà ma i parenti o le persone che gli stanno vicino ad agire in questo senso.

Un commento che mi ha particolarmente colpito nei miei video è stato una persona che ha scritto:

fate qualcosa voi non aspettate che le famiglie vadano in guerra se c’è una legge fatela rispettare non su TikTok in tribunale.

Per far rispettare la legge in tribunale io come avvocato devo avere qualcuno che la rivendica quindi il mio compito è informare le persone che esistono dei diritti che questi diritti a volte non vengono rispettati sta poi alle persone agire come meglio credono per rivendicarli. Ricordo che questo è un diritto soggettivo della persona che quindi è la persona stessa o eventualmente il suo amministratore di sostegno a dover agire perché venga rispettato.

Ecco e parlando di tribunali quindi come funziona la causa e soprattutto contro chi si fa?

Allora noi abbiamo questo approccio noi facciamo prima di tutto fare una valutazione da un medico legale quindi noi chiediamo alle persone di fornirci tutta la documentazione medica relativa alla persona ricoverata. Questa documentazione viene sottoposta all’esame di un medico legale che è l’unico che può effettivamente valutare se il tipo di prestazione di cui ha bisogno la persona è una prestazione ad elevata integrazione sanitaria dopodiché a seguito di parere favorevole del medico legale viene redatta una perizia, si recupera anche tutta la documentazione amministrativa relativa al ricovero quindi il contratto con l’RSA, le fatture eventualmente che sono state pagate dopodiché si fa una diffida in via extragiudiziale quindi si scrive una PEC in cui si chiede all’azienda sanitaria di competenza di prendere in carico il paziente con la retta integrale e si chiede il rimborso alla RSA di quanto eventualmente versato. Dopodiché se non c’è reazione, se quindi rimane tutto fermo si deve procedere con una vera e propria causa in tribunale che verrà fatta sia nei confronti dell’azienda sanitaria nazionale che è il soggetto che deve assumersi il carico della retta e l’RSA per l’eventuale recupero quindi sono i passaggi.

Quindi l’INPS non c’entra nulla in questa questione?

Ecco l’INPS non c’entra nulla perché non è l’IMSSS che deve farsi carico di questo tipo di prestazione, è una prestazione sanitaria esattamente come quella di quando ci si ricovera in ospedale per un eventuale intervento o ricovero ecco in questo caso è il Servizio Sanitario Nazionale che ne risponde e ci tengo a precisare che non sono prestazioni gratuite perché il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato dalla tassazione quindi è un qualcosa che è già stata pagata dai cittadini e quindi a maggior ragione deve essere rivendicato.

Quindi comunque in qualche modo si chiama in causa anche l’RSA in cui è ricoverato il nostro caro, il nostro parente. Potrebbero esserci delle remore per fare questo tipo di azione? Ci si può aspettare dei maltrattamenti rispetto alla persona ricoverata o comunque delle ritorsioni da parte dell’RSA sul nostro caro che in quel momento è ricoverato in una struttura? Come agire in questo caso?

Certamente questo è un rischio che può esserci, bisogna stare molto attenti, alzare le antenne, percepire com’è la situazione.

Eventualmente se si rilevano effettivamente dei maltrattamenti si può anche fare delle denunce ai carabinieri o in asse valutare. Oppure si può semplicemente decidere di non rivolgere alcuna domanda alla RSA se non coinvolgerla perché comunque deve essere coinvolta da un punto di vista giudiziario, perché comunque è poi il soggetto che deve fornire la prestazione, senza però sviluppare alcuna domanda nei confronti dell’RSA ma esclusivamente nei confronti dell’azienda sanitaria locale.

Allora io direi che se avete altre domande scrivetele nei commenti e ricordo a tutti sul nostro sito www.avocatosalute.it potete trovare tanti articoli di approfondimento su questo tema.

Grazie.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *