# Infortunio in somministrazione: il danno differenziale

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- Published: 2026-06-08T17:18:13+02:00
- Author: Avv. Rita Lasagna

## **Infortunio in somministrazione: chi paga davvero il danno? La storia di un operaio interinale e il danno differenziale**

 * [La storia vera di un operaio interinale](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#infortunio-in-somministrazione-chi-paga-davvero-il-danno-la-storia-di-un-operaio-interinale-e-il-danno-differenziale)
 * [In parole semplici: la somministrazione non scarica le responsabilità](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#in-parole-semplici-la-somministrazione-non-scarica-le-responsabilita)
 * [Cosa era successo davvero](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#cosa-era-successo-davvero)
 * [La trappola dell’INAIL “che basta”](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#la-trappola-dell-inail-che-basta)
    - [INAIL e danno differenziale: cosa copre chi](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#inail-e-danno-differenziale-cosa-copre-chi)
 * [Come si calcola: il criterio delle poste omogenee](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#come-si-calcola-il-criterio-delle-poste-omogenee)
 * [Stato del procedimento](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#stato-del-procedimento)
 * [Cosa rischia chi non agisce](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#cosa-rischia-chi-non-agisce)
 * [Risposte alle domande frequenti FAQ](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#domande-frequenti)
    - [Lavoravo tramite agenzia interinale. A chi devo chiedere il risarcimento?](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#faq-question-1780931533655)
    - [L’INAIL ha già chiuso la pratica e mi ha pagato. È finita?](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#faq-question-1780931549537)
    - [Devo aspettare la fine del processo penale per agire in sede civile?](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#faq-question-1780931570102)
    - [Non parlo bene italiano. La formazione che mi avevano fatto in azienda vale?](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#faq-question-1780931586999)
    - [Avevo un contratto a termine in scadenza. Posso chiedere anche il mancato guadagno per i mesi che avrei lavorato?](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#faq-question-1780931595625)
 * [Cosa fare ora](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-somministrazione-danno-differenziale/#cosa-fare-ora)

## La storia vera di un operaio interinale

Un operaio metalmeccanico di poco più di trent’anni, assunto a tempo determinato
da una grande agenzia di somministrazione e assegnato a una ditta utilizzatrice 
che opera in uno stabilimento siderurgico del savonese, sta effettuando un intervento
di manutenzione. Sostituire la molla di un vagliatore industriale. Imbragano il 
motore con una braca, lo sollevano. La braca cede. Il motore precipita di pochi 
centimetri. Bastano per schiacciargli la mano destra. L’intervento chirurgico, in
urgenza, comporta l’**amputazione parziale di due dita**.

L’[INAIL](https://www.inail.it/portale/assicurazione/it/lassicurazione-inail/quali-sono-le-prestazioni-di-inail/prestazioni-economiche/indennizzo-in-capitale-per-la-menomazione-dell-integrita-psicofi.html)
apre l’infortunio, paga l’indennità di temporanea, alla chiusura riconosce un’invalidità
permanente del 7% e liquida poco meno di 11.000 euro. Il contratto a termine scade
tre settimane dopo l’incidente. La NASpI dura tre mesi. La mano non tornerà mai 
come prima.

A questo punto la domanda è una sola: chi paga davvero il danno reale? L’agenzia
che lo aveva assunto, la ditta dove era andato a lavorare, oppure nessuno?

## **In parole semplici: la somministrazione non scarica le responsabilità**

Quando lavori in somministrazione (il termine corretto per quello che molti chiamano
ancora “lavoro interinale”) hai un contratto con un’agenzia, ma lavori fisicamente
in un’altra azienda. La legge ha una regola precisa per i casi come questi: agenzia
e utilizzatore rispondono in solido. Significa che il lavoratore può chiedere il
risarcimento a entrambi, e ciascuno dei due risponde per intero. Sarà poi l’eventuale
rivalsa interna fra loro a regolare i conti.

Il fondamento normativo è l’[art. 35, comma 2, del D.Lgs. 81/2015](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2015-06-15%3B81%21vig=2025-08-14)(
Testo Unico dei contratti di lavoro) e, per gli obblighi di sicurezza, l’[art. 2087 del codice civile](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.flagTipoArticolo=2&art.idArticolo=2087&art.idGruppo=262&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1)
insieme al [D.Lgs. 81/2008](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2008-04-09%3B81)(
Testo Unico sicurezza). Tradotto: la sicurezza non si “appalta”. L’agenzia non può
dire “ma lui lavorava per l’altro”; l’utilizzatore non può dire “ma noi non l’avevamo
assunto”. Entrambi devono dimostrare di aver fatto quanto era concretamente esigibile
per prevenire l’infortunio. Se non ci riescono, rispondono entrambi.

Questo principio è stato confermato dalla [Cassazione penale n. 425/2022](https://olympus.uniurb.it/index.php?id=27174%3Acassazione-penale%2C-sez-4%2C-11-gennaio-2022%2C-n-425-caduta-del-facchino-addetto-al-carico-e-scarico-merci-dal-camion-assenza-di-qualsivoglia-presidio%2C-procedura-di-sicurezza-e-di-una-procedura-operativa-coordinata&option=com_content&view=article),
che ha chiarito come, in presenza di più titolari della posizione di garanzia, ciascuno
resti destinatario per intero dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si
esaurisca il rapporto da cui dipende quella posizione di garanzia.

## **Cosa era successo davvero**

Dalle indagini del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e dal fascicolo penale aperto
in Procura emergono tre violazioni precise:

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’azienda utilizzatrice non conteneva
istruzioni operative specifiche per l’attività di sostituzione delle molle del vagliatore.
L’[art. 28 del D.Lgs. 81/2008](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2008-04-09%3B81)
impone invece che il DVR indichi non solo i rischi, ma le misure tecniche e organizzative
concrete e i ruoli di chi le applica.

La formazione del lavoratore era insufficiente rispetto al rischio specifico. E 
qui c’è un ulteriore profilo: l’[art. 37 del Testo Unico](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2008-04-09%3B81)
richiede che le informazioni siano comprensibili anche per i lavoratori stranieri.
Per chi ha l’italiano come seconda lingua e impara un mestiere “sul campo”, una 
formazione generica e in italiano tecnico non è formazione: è un obbligo aggirato.

L’attrezzatura di sollevamento è stata usata in violazione del manuale d’uso della
macchina. Il manuale del costruttore vietava espressamente l’operazione effettuata.
L’[art. 71, comma 4 del D.Lgs. 81/2008](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2008-04-09%3B81)
impone al datore di lavoro di assicurarsi che le attrezzature siano usate conformemente
alle istruzioni. La [Cassazione penale n. 8475/2022](https://olympus.uniurb.it/index.php?id=27668%3Acassazione-penale%2C-sez-4%2C-14-marzo-2022%2C-n-8475-schiacciamento-delle-mani-con-un-trapano-orizzontale-obbligo-del-datore-di-lavoro-di-apporre-il-dispositivo-di-protezione-che-impedisce-l-accesso-dell-operatore-alle-parti-in-movimento&option=com_content&view=article)
ha confermato che la sola messa a disposizione del manuale non basta: il datore 
deve _vigilare_ che le istruzioni siano effettivamente rispettate.

A questo si è aggiunto un dettaglio non secondario, accertato dagli ispettori: dopo
l’infortunio, mentre il lavoratore veniva soccorso, alcuni presenti hanno modificato
lo stato dei luoghi sostituendo l’attrezzatura usata. Un elemento che pesa nel giudizio
sulla colpa.

## **La trappola dell’INAIL “che basta”**

Tornando alle cifre: l’INAIL ha riconosciuto un’invalidità permanente del 7%. La
perizia medico-legale di parte ha invece quantificato un danno biologico del 12%.
Cinque punti di differenza, in un lavoratore di trent’anni con una mano permanentemente
compromessa, significano decine di migliaia di euro.

Ma il punto non è solo la percentuale. Il punto è tutto quello che l’INAIL, per 
definizione, non copre: il danno morale, la sofferenza interiore documentata dalla
relazione psichiatrica (disturbo post-traumatico da stress, alterazione dell’affettività,
insonnia, vissuti di paura per il futuro), e soprattutto il danno patrimoniale da
mancato guadagno. In questo caso era stata sottoscritta una lettera di intenti per
il rinnovo del contratto fino a fine maggio 2025: una retribuzione che il lavoratore
avrebbe percepito e che, a causa dell’infortunio, ha perso. Anche questa, voce che
entra nel [risarcimento civilistico](https://www.avvocatosalute.it/risarcimento-del-danno-indennizzi/risarcimento-danni-vs-indennizzo-differenza/)
e che l’INAIL non considera.

### **INAIL e danno differenziale: cosa copre chi**

| **Voce di danno** | **Copertura INAIL** | **Recuperabile come differenziale** | 
| Danno biologico fino al 5% | No | Sì, interamente | 
| Danno biologico dal 6% al 15% | Sì, in capitale | Sì, per la quota residua | 
| Danno biologico oltre il 15% | Sì, in rendita | Sì, per la quota residua | 
| Danno morale (sofferenza) | No | Sì, interamente | 
| Personalizzazione del danno biologico | No | Sì, interamente | 
| Danno patrimoniale da mancato guadagno | Solo quota della rendita | Sì, per la quota residua | 
| Spese mediche non rimborsate | Parziali | Sì |

## **Come si calcola: il criterio delle poste omogenee**

Una delle ragioni per cui molte azioni di differenziale falliscono è il calcolo.
È sbagliato sottrarre semplicemente il totale dell’indennizzo INAIL dal totale del
danno civilistico. La Cassazione — da ultimo con l’[ordinanza n. 27867/2024](https://www.studiolegalemagnanelliandpartners.it/it/news/il-danno-differenziale-e-il-danno-complementare)
e ribadito dalla [Sez. Lavoro n. 23681 del 22 agosto 2025](https://olympus.uniurb.it/index.php?id=35137%3Acassazione-civile%2C-sez-lav-%2C-22-agosto-2025%2C-n-23681-ustione-da-piastra-difettosa-la-cassazione-accoglie-parzialmente-il-ricorso-della-lavoratrice-per-incompleta-liquidazione-del-danno-differenziale&option=com_content&view=article)—
ha consolidato il principio del calcolo “per poste omogenee”: si scompongono entrambi
gli importi nelle loro componenti (danno biologico, danno patrimoniale, danno morale,
personalizzazione) e si sottrae voce per voce. Le componenti che l’INAIL non copre
restano interamente nel risarcimento dovuto dal datore.

Nel caso concreto, applicando le tabelle vigenti ([DPR n. 12 del 13 gennaio 2025](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/18/25G00019/SG)),
il danno biologico permanente civilistico è stato quantificato in circa 30.000 euro;
sottratta la quota INAIL omogenea (10.901 euro), il differenziale biologico residuo
è di circa 19.000 euro. A questo si aggiungono danno morale personalizzato, danno
temporaneo nelle sue varie soglie (assoluta, parziale al 75%, al 50%, al 25%), e
la maggiorazione del 20% prevista dall’[art. 138, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=005G0233&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-13&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=138&art.idGruppo=53&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=3)
per le sofferenze di particolare intensità. Il differenziale complessivo richiesto
in giudizio supera i 42.000 euro, salvo determinazione superiore in corso di causa,
anche per effetto della personalizzazione che la Cassazione (Cass. Lav. 23681/2025)
ha riconosciuto può arrivare fino al 40% per gli infortuni che pregiudicano l’uso
della mano dominante in relazione alle mansioni svolte.

## **Stato del procedimento**

Il ricorso è stato depositato al Tribunale, Sezione Lavoro, ex [art. 414 c.p.c.](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/sezione-ii/art414.html),
nei confronti dell’agenzia somministratrice e dell’azienda utilizzatrice in via 
solidale. Parallelamente è aperto procedimento penale presso la Procura della Repubblica
per le ipotesi di reato connesse all’infortunio. Il giudizio civile non attende 
l’esito del penale: la Cassazione ha più volte ribadito (da ultimo Cass. Lav. 23681/
2025) che il giudice civile può e deve accertare incidentalmente la colpa, e che
al lavoratore basta provare il nesso causale tra l’infortunio e l’ambiente di lavoro—
da quel momento opera la presunzione di colpa del datore ex artt. 1218 e 2087 c.
c.

## **Cosa rischia chi non agisce**

Tre cose, molto concrete. Si perde tempo prezioso per raccogliere le prove: testimoni
che si trasferiscono, documenti aziendali che si aggiornano, stato dei luoghi che
cambia. Si perdono somme rilevanti: per chi resta con una menomazione alla mano 
dominante e una vita lavorativa davanti, la differenza fra indennizzo INAIL e risarcimento
integrale può essere drammatica, anche oltre i 40-50.000 euro come in questo caso.
E si lascia che l’infortunio resti “una fatalità”, quando in realtà era prevenibile
e qualcuno aveva il dovere giuridico di prevenirlo.

La prescrizione dell’azione per danno differenziale è di dieci anni (responsabilità
contrattuale ex art. 2087 c.c.). Sembra molto. Ma il tempo utile per costruire un
caso solido è molto più breve.

## **Risposte alle domande frequenti** FAQ

### **Lavoravo tramite agenzia interinale. A chi devo chiedere il risarcimento?**

Entrambi. L’agenzia e l’azienda utilizzatrice rispondono in solido per gli obblighi
di sicurezza. Puoi chiamarli in giudizio insieme e ciascuno risponde per l’intero.
È una tutela espressa dalla legge proprio per evitare che il lavoratore “in prestito”
sia il più esposto e il meno protetto.

### **L’INAIL ha già chiuso la pratica e mi ha pagato. È finita?**

No. L’INAIL paga in modo automatico, secondo le sue tabelle, e non copre tutto il
danno reale. Restano fuori il danno morale, parte del danno biologico, la quota 
di danno patrimoniale non coperta dalla rendita, la personalizzazione del pregiudizio.
Tutto questo è il [danno differenziale](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-sul-lavoro-responsabilita-datore-lavoro/)
e si chiede al datore di lavoro in sede civile.

### **Devo aspettare la fine del processo penale per agire in sede civile?**

No. Le due strade sono autonome. Il giudice del lavoro accerta incidentalmente la
colpa anche se il penale è ancora aperto. Gli atti del fascicolo penale, una volta
autorizzati dal PM, diventano materiale probatorio utilissimo, ma non condizionano
l’avvio del civile.

### **Non parlo bene italiano. La formazione che mi avevano fatto in azienda vale?**

Solo se era effettivamente comprensibile per te. L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone
che la formazione sia adeguata anche per i lavoratori stranieri. Una formazione 
generica, in italiano tecnico, senza verifica della comprensione, non soddisfa l’obbligo
di legge ed è essa stessa una violazione che concorre a fondare la responsabilità
del datore.

### **Avevo un contratto a termine in scadenza. Posso chiedere anche il mancato guadagno per i mesi che avrei lavorato?**

Sì, se c’erano elementi concreti che facevano prevedere il proseguimento del rapporto(
proroga già scritta, lettera di intenti, prassi aziendale documentata). Il danno
patrimoniale da mancato guadagno entra nel risarcimento civilistico ed è una voce
spesso pesante, soprattutto per i lavoratori giovani.

## **Cosa fare ora**

Se hai avuto un [infortunio sul lavoro](https://www.avvocatosalute.it/infortuni-sicurezza-lavoro/infortunio-sul-lavoro-responsabilita-datore-lavoro/)
mentre eri in somministrazione — o se conosci qualcuno in questa condizione — e 
l’[indennizzo INAIL](https://www.avvocatosalute.it/amianto-malattie-professionali/malattia-professionale-indennizzi-risarcimenti/)
non corrisponde al danno reale, la prima cosa da fare è una valutazione tecnica 
del caso: dinamica, documentazione medica, atti ispettivi dell’ASL, contratto di
somministrazione. Si fa in tempi brevi e dice subito se l’azione è fondata. Puoi
prenotare una [chiamata informativa gratuita](https://www.avvocatosalute.it/prenota-appuntamento/chiamata-informativa-gratuita-senza-impegno/)
con un [avvocato esperto in diritto del lavoro e infortuni professionali](https://www.avvocatosalute.it/assistenza-legale-tutta-italia/?c=434).
Senza impegno, per capire se hai diritto al danno differenziale e a quanto può ammontare.
