Non pagare o pagare parzialmente le rette RSA

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Riassunto

L’articolo spiega che in alcuni casi è possibile non pagare o pagare solo parzialmente la retta di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) per se stessi o i propri familiari anziani.

Quando non pagare o pagare parzialmente la retta RSA?

  • Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o in strutture residenziali/semiresidenziali.
  • Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: erogate in progetti personalizzati di durata non limitata.
  • Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria: erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o in strutture residenziali/semiresidenziali.

Cosa fare:

  • Prima di stipulare un contratto con la RSA: verificare se si ha diritto a prestazioni gratuite o a compartecipazione alla spesa.
  • Valutare la specifica condizione sanitaria del proprio familiare alla luce di quanto descritto nell’articolo.
  • Consultare la tabella allegata all’articolo per comprendere le quote di pagamento dell’RSA e la competenza dei soggetti.

Conclusione:

È importante valutare attentamente la propria situazione per capire se è possibile beneficiare di esenzioni o riduzioni del pagamento della retta RSA.

Consiglio:

Per avere una valutazione precisa della propria situazione, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto alla salute.

Sapevi che puoi non pagare o pagare parzialmente le rette RSA?

Sempre più spesso le famiglie usufruiscono dei servizi resi dalle RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) per i genitori o i parenti anziani che vengono ricoverati presso queste strutture.

Tuttavia in pochi sanno che i pazienti con determinate problematiche di salute possono essere esentati dal pagamento delle rette RSA in maniera totale o parziale.

Prestazioni a carico del S.S.N

Sul punto si è espressa più volte la Corte di Cassazione la quale aveva chiarito che l’attività prestata in favore di un soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. (cfr. sentenza n. 4558/2012; Legge n. 730/1983 art. 30)

Sempre la Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di prestazioni a carico del S.S.N sono state evidenziate “le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali”. (cfr. sentenza n. 22776/2016; Legge n. 730/1983 art. 30)

Erogazione gratuita a tutti i cittadini

Sappiamo inoltre che è previstal’erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti con il piano sanitario nazionale.” (cfr. Legge n. 833 del 1978)

Dato che oltre alle prestazioni socio assistenziali sono erogate prestazioni sanitarie, l’attività delle RSA, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Questo orientamento a tutela del diritto alla salute del cittadino è stato recentemente confermato da un’ulteriore sentenza sempre della Corte di Cassazione.

Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente – in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia – siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali”.

ordinanza n. 2038/2023

Sulla base delle prestazioni richieste per il paziente si stabilisce chi è il soggetto e in che misura quest’ultimo deve sostenere le spese necessarie per le cure.

I soggetti possono essere:

La misura del pagamento può essere totale o parziale, nel secondo caso viene suddivisa tra i soggetti in questione in base al DPCM 14 febbraio 2001 (con particolare riferimento all’art. 3)

Quando è possibile non pagare o pagare parzialmente le rette della RSA?

Prestazioni sanitarie a rilevanza SOCIALE

Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute ed alla:

  • prevenzione
  • individuazione
  • rimozione
  • contenimento

di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.

Di competenza e a carico dell’AUSL

Queste prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.

Prestazioni sociali a rilevanza SANITARIA

Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

Di competenza e (parzialmente) a carico dei Comuni

Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:

  1. gli interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari
  2. gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali
  3. gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti
  4. gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell’autonomia, non assistibili a domicilio
  5. gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l’inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili
  6. ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria

Stiamo parlando dei casi relativi alle pronunce della Corte di Cassazione a cui ci siamo riferiti all’inizio dell’articolo.

Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree:

  • materno-infantile
  • anziani
  • portatori di handicap
  • patologie psichiatriche
  • dipendenze da droga, alcool e farmaci
  • patologie per infezioni da H.I.V
  • patologie terminali
  • inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta.

Sono caratterizzate da:

  • inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza
  • indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza
  • preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza

Di competenza e a carico del ASL

Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

(cfr. art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni).

Se l’RSA chiede contributi?

Prima di stipulare qualsiasi impegno di natura contrattuale con le strutture di ricovero RSA e/o le aziende ospedaliere ti invitiamo a verificare se hai diritto ad usufruire per te stesso e/o i tuoi familiari delle prestazioni rese dalle RSA od anche delle prestazioni rese a livello ambulatoriale o domiciliare.

Cerca di comprendere la tua specifica condizione sanitaria alla luce di quanto letto fino a qui e della tabella che trovi nel prossimo paragrafo.

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Quali le prestazioni e quanto le quote di pagamento?

Per quanto riguarda le quote di pagamento e la rispettiva competenza dei soggetti si rimanda all’allegato che contiene una tabella (cfr. di cui al DPCM 14 febbraio 2001) divisa per:

Area – Prestazioni/Funzioni – Fonte legislativa – Criterio di finanziamento

Consultando questo documento è possibile comprendere in quali casi siamo tenuti a compartecipare ad una parte delle spese della RSA ed in quali possiamo non pagarle totalmente perché per legge attribuite ad un altro soggetto (SSN o Comuni).

Avv. Rita Lasagna

Esperta in diritto sanitario, diritto alla salute, diritto previdenziale privato e pubblico, e diritto del lavoro (pubblico impiego e diritto sindacale).

Da trent’anni sul campo per la difesa dei diritti dei lavoratori e non solo.

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