# Trascrizione Video Speciale Rette RSA: Rispondo alle vostre domande.

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- Published: 2025-03-23T15:41:26+01:00
- Author: Redazione

## SPECIALE RETTE RSA

### Rispondo alle vostre domande.

Questo articolo fa parte della [video guida completa Rette RSA 2025](https://www.avvocatosalute.it/video-guida-completa-rette-rsa-2025/).

> [Video Guida Completa Rette RSA 2025](https://www.avvocatosalute.it/video-guida-completa-rette-rsa-2025/)

**Avv. Rita Lasagna: **Speciale Rette RSA, rispondo alle vostre domande.

**Matilde Gazzolo: **Allora: prima domanda. Ma tutti gli invalidi civili, o comunque
tutte le persone ricoverate in una struttura, in un RSA, hanno diritto a non pagare
la retta?

Allora, facciamo una piccola premessa. La retta dell’RSA è formata da due quote,
la quota relativa alla prestazione sanitaria e la quota relativa alla prestazione
socio alberghiera, chiamiamola così.

Normalmente la quota relativa alla prestazione sanitaria è a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, mentre la quota relativa alle prestazioni socio alberghiere
sono a carico del paziente in base all’ISEE, quindi se l’ISEE socio familiare raggiunge
una determinata quota è totalmente a carico del paziente, altrimenti c’è un’integrazione
da parte del comune rispetto alle regole territoriali, quindi dell’ente locale e
della regione di appartenenza, quindi queste quote vengono regolate da norme regionali
specifiche. Esistono situazioni soggettive particolari in cui la persona assistita
ha bisogno di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e poi vedremo cosa si
intende per questo. In questo caso la normativa e la giurisprudenza hanno stabilito
che questa parte di prestazione sanitaria ad elevata integrazione assorbe anche 
la quota socio alberghiera e quindi l’intera quota della retta va a carico del Servizio
Sanitario Nazionale.

Quindi l’intervento del comune avviene nel momento in cui ho un ISEE più basso rispetto
a una determinata soglia.

Esattamente, a quel punto le RSA normalmente fanno sottoscrivere un contratto dove
viene regolata questa distribuzione di quote e dove spesso i familiari si assumono
anche come garanti l’onere di pagare eventualmente la quota che il paziente non 
potesse pagare in autonomia.

Quindi abbiamo detto che l’intervento del comune dipende dal reddito, invece il 
diritto a non pagare completamente la retta dipende dal reddito oppure dipende da
qualche altro tipo di condizione?

No, allora, il diritto a non pagare integralmente la retta è indipendente dal reddito,
è legato esclusivamente al tipo di prestazione di cui ha bisogno la persona assistita.

Anche se ha una casa di proprietà, anche se ha delle proprietà di un reddito alto?

Il reddito non ha importanza, quello che importa è il tipo di assistenza, se è un’assistenza
come abbiamo detto che la normativa definisce ad elevata integrazione sanitaria,
allora tutta la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

E questo diritto cambia in base a dove è ricoverato il paziente, quindi che differenza
c’è tra casa di riposo, RSA e casa di cura e se questo diritto si applica in tutti
e tre i casi?

Le case di assistenza, diciamo le persone non autosufficienti possono avere diverse
denominazioni anche rispetto alla regione in cui ci troviamo, per questo noi abbiamo
fatto [un articolo specifico che si può trovare sul mio sito www.avocatosalute.it](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/casa-riposo-rsa-casa-cura-quali-differenze/)
dove si spiegano le differenze tra le diverse definizioni. In linea di massima abbiamo
la casa di riposo, che è una casa dove le persone ricoverate sono prevalentemente
autosufficienti, quindi hanno solo bisogno di un ambiente protetto e un minimo di
assistenza più alberghiera.

Poi ci sono le RSA che sono Residenze Sanitarie Assistenziali dove le persone ricoverate
hanno bisogno di prestazioni sanitarie più specifiche, poi ci sono le case di cura
dove vengono ricoverate persone in fase acuta, quindi che hanno necessità di cure
nell’immediato. Questa differenza la potete trovare in questo articolo, ma non va
ad inficiare il diritto ad avere la copertura integrale, perché la giurisprudenza
che è entrata nel merito nell’interpretazione della norma ha proprio specificato
che prescinde dal luogo di ricovero, ma è fondamentale valutare il tipo di prestazione
di cui ha diritto la persona.

> [Casa di riposo, RSA e Casa di Cura: quali sono le differenze?](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/casa-riposo-rsa-casa-cura-quali-differenze/)

Nel momento in cui viene stabilito che questo paziente ha diritto ad avere le rette
pagate dal Servizio Sanitario Nazionale, si può eventualmente chiedere il rimborso
delle rette che sono state pagate finora e quindi si è stabilito “ingiustamente”?

Sì, certo, si può chiedere il rimborso, anzi ci sono [numerose sentenze che hanno riconosciuto diritto ai parenti che hanno integrato la retta illegittimamente](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/sentenza-cassazione-2024-non-devono-pagare-retta-rsa/),
nel senso che non erano ottenuti, si chiede innanzitutto che il contratto sottoscritto
con la RSA venga considerato nullo perché è in violazione di norme e quindi si può
chiedere il rimborso nei limiti della prescrizione naturalmente.

> [Sentenza cassazione 2024: quando i parenti non devono pagare le rette RSA](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/sentenza-cassazione-2024-non-devono-pagare-retta-rsa/)

E di quanto si può andare indietro, diciamo, di quanti anni per chiedere il rimborso?

Diciamo che la prescrizione è di due tipi, quella contrattuale è decennale e quella
extracontrattuale è di 5 anni, quindi limiterei ai 5 anni precedenti per poter andare
indietro.

E si può chiedere il rimborso anche se nel frattempo la persona è mancata, quindi
non è più ricoverata chiaramente?

Certo, dipende chi ha pagato la retta, se fosse stata personalmente la persona purtroppo
deceduta eventualmente sono gli eredi che potrebbero chiedere la restituzione, altrimenti
i parenti o i figli che hanno integrato la retta possono personalmente chiedere 
il rimborso.

Ma la domanda fondamentale è perché queste informazioni non vengono date dall’RSA
alle famiglie dei pazienti ricoverati o ai pazienti stessi?

È evidente che per l’RSA è più semplice chiedere direttamente la retta ai parenti
perché chiedere invece che sia il Servizio Sanitario Nazionale, che oggi come oggi
oltretutto è particolarmente in crisi, copra questo tipo di prestazione può creare
parecchi difficoltà da un punto di vista burocratico e anche dall’accoglimento di
questa domanda, quindi per l’RSA non c’è nessuna convenienza a informare, a volte
c’è anche una certa ignoranza rispetto a questo tipo di diritto che ribadisco non
è automatico per tutti ma deve essere valutato poi caso per caso e quindi anche 
l’RSA potrebbe avere difficoltà a informare perché deve essere valutato singolarmente
la tipologia di prestazione che viene fornita.

E qual è la legge che prevede tutto questo?

E’ una domanda che è stata fatta sostenendo che non ci sia la norma o comunque che
siano informazioni fasulle quelle che forniamo, in realtà la norma c’è, è già nel
decreto legislativo 502 del 92 all’articolo 3.7.4 che vengono definite le prestazioni
ad elevata integrazione sanitaria e poi declinate nei [DPCM 2001 e 2017 che sono quelli che prevedono i livelli essenziali di assistenza](https://www.avvocatosalute.it/prestazioni-sanitarie/lea-cosa-sono-livelli-essenziali-di-assistenza/).
In queste norme viene appunto precisato che chi ha diritto ad avere prestazioni 
ad elevata integrazione sanitaria e chi ha bisogno di questo tipo di prestazioni
ecco questa prestazione ad elevata integrazione sanitaria assorbe anche la quota
alberghiera e quindi tutta la retta è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

E come si riconoscono quindi queste prestazioni sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria?

Ci sono degli indicatori specificati dalla giurisprudenza e quindi in particolare
dalle più recenti sentenze della Cassazione che ha individuato determinati elementi
per cui si può ritenere che questo tipo di prestazione rientri nella definizione
della norma.

Quello che emerge dalla giurisprudenza è che non è rilevante quello che formalmente
viene scritto per esempio nel piano terapeutico nelle modalità di ricovero ma deve
essere sempre valutata la situazione soggettiva della persona.

Quindi è importante sapere che c’è questo diritto che c’è questa possibilità ma 
poi caso per caso bisogna andare a vedere bene che tipo di prestazioni sanitarie
ha bisogno la persona perché non si può generalizzare non si può dire che per ogni
persona che ha questo tipo di patologia c’è questo diritto.

 Certo bisogna analizzare caso per caso e devono essere i titolari del diritto se
non loro personalmente perché è evidentemente in difficoltà ma i parenti o le persone
che gli stanno vicino ad agire in questo senso.

Un commento che mi ha particolarmente colpito nei miei video è stato una persona
che ha scritto:

> fate qualcosa voi non aspettate che le famiglie vadano in guerra se c’è una legge
> fatela rispettare non su TikTok in tribunale.

Per far rispettare la legge in tribunale io come avvocato devo avere qualcuno che
la rivendica quindi il mio compito è informare le persone che esistono dei diritti
che questi diritti a volte non vengono rispettati sta poi alle persone agire come
meglio credono per rivendicarli. Ricordo che questo è un diritto soggettivo della
persona che quindi è la persona stessa o eventualmente il suo amministratore di 
sostegno a dover agire perché venga rispettato.

Ecco e parlando di tribunali quindi come funziona la causa e soprattutto contro 
chi si fa?

Allora noi abbiamo questo approccio noi facciamo prima di tutto fare una valutazione
da un medico legale quindi noi chiediamo alle persone di fornirci tutta la documentazione
medica relativa alla persona ricoverata. Questa documentazione viene sottoposta 
all’esame di un medico legale che è l’unico che può effettivamente valutare se il
tipo di prestazione di cui ha bisogno la persona è una prestazione ad elevata integrazione
sanitaria dopodiché a seguito di parere favorevole del medico legale viene redatta
una perizia, si recupera anche tutta la documentazione amministrativa relativa al
ricovero quindi il contratto con l’RSA, le fatture eventualmente che sono state 
pagate dopodiché si fa una diffida in via extragiudiziale quindi si scrive una PEC
in cui si chiede all’azienda sanitaria di competenza di prendere in carico il paziente
con la retta integrale e si chiede il rimborso alla RSA di quanto eventualmente 
versato. Dopodiché se non c’è reazione, se quindi rimane tutto fermo si deve procedere
con una vera e propria causa in tribunale che verrà fatta sia nei confronti dell’azienda
sanitaria nazionale che è il soggetto che deve assumersi il carico della retta e
l’RSA per l’eventuale recupero quindi sono i passaggi.

Quindi l’INPS non c’entra nulla in questa questione?

Ecco l’INPS non c’entra nulla perché non è l’IMSSS che deve farsi carico di questo
tipo di prestazione, è una prestazione sanitaria esattamente come quella di quando
ci si ricovera in ospedale per un eventuale intervento o ricovero ecco in questo
caso è il Servizio Sanitario Nazionale che ne risponde e ci tengo a precisare che
non sono prestazioni gratuite perché il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato
dalla tassazione quindi è un qualcosa che è già stata pagata dai cittadini e quindi
a maggior ragione deve essere rivendicato.

Quindi comunque in qualche modo si chiama in causa anche l’RSA in cui è ricoverato
il nostro caro, il nostro parente. Potrebbero esserci delle remore per fare questo
tipo di azione? Ci si può aspettare dei maltrattamenti rispetto alla persona ricoverata
o comunque delle ritorsioni da parte dell’RSA sul nostro caro che in quel momento
è ricoverato in una struttura? Come agire in questo caso?

Certamente questo è un rischio che può esserci, bisogna stare molto attenti, alzare
le antenne, percepire com’è la situazione.

Eventualmente se si rilevano effettivamente dei maltrattamenti si può anche fare
delle denunce ai carabinieri o in asse valutare. Oppure si può semplicemente decidere
di non rivolgere alcuna domanda alla RSA se non coinvolgerla perché comunque deve
essere coinvolta da un punto di vista giudiziario, perché comunque è poi il soggetto
che deve fornire la prestazione, senza però sviluppare alcuna domanda nei confronti
dell’RSA ma esclusivamente nei confronti dell’azienda sanitaria locale.

Allora io direi che se avete altre domande scrivetele nei commenti e ricordo a tutti
sul nostro sito www.avocatosalute.it [potete trovare tanti articoli di approfondimento su questo tema](https://www.avvocatosalute.it/tag/retta-rsa/).

Grazie.

> [RSA: quando la retta la paga il Servizio Sanitario Guida Legale 2026](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/retta-rsa-paga-il-servizio-sanitario-nazionale-guida-legale-2026/)

> [Chi paga la retta RSA per Alzheimer nel 2026? SSN o Comune](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/rette-rsa-alzheimer-chi-deve-pagare-2026/)

> [Sentenza cassazione 2024: quando i parenti non devono pagare le rette RSA](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/sentenza-cassazione-2024-non-devono-pagare-retta-rsa/)

> [Amministratore di Sostegno e Rimborso Rette RSA: per malati di Alzheimer e demenza senile](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/amministratore-sostegno-rimborso-rette-rsa/)

> [Non pagare o pagare parzialmente le rette RSA](https://www.avvocatosalute.it/rette-rsa-anziani-non-autosufficienti/non-pagare-o-pagare-parzialmente-le-rette-rsa/)
