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Disposizione futura di amministrazione di sostegno ex art. 408 c.c.

In breve: La disposizione futura ex art. 408 c.c. consente a chi è capace di designare in anticipo l’amministratore di sostegno con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La nomina non è automatica: decide il giudice tutelare, che può discostarsi solo per gravi motivi. Nell’atto possono inserirsi direttive (anche sanitarie), oltre a indicazioni patrimoniali e personali, con possibilità di revoca o modifica.

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Richiamo del contesto e dei problemi giuridici

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è oggi lo strumento centrale del sistema italiano di protezione delle persone che, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Rispetto ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno è caratterizzata da una forte flessibilità e da una minore incidenza sulla capacità di agire, poiché mira a proteggere la persona “nel minimo sacrificio possibile” della sua autodeterminazione, modulando i poteri dell’amministratore in funzione delle concrete esigenze del beneficiario.

All’interno di questo quadro si colloca la disposizione futura di amministrazione di sostegno disciplinata dall’art. 408 c.c., che consente alla persona – pienamente capace – di designare anticipatamente il proprio amministratore di sostegno, in previsione di una eventuale futura incapacità, e – secondo gli sviluppi giurisprudenziali – anche di impartire direttive, in particolare in ambito sanitario e terapeutico.

In particolare il “futuro” beneficiario può indicare l’amministratore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure il genitore superstite può designare il futuro amministratore del figlio con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nell’ambito di una convivenza di fatto, ciascun convivente può designare l’altro come amministratore di sostegno, sia con apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia inserendo la previsione in un contratto di convivenza.

La designazione preventiva ha natura di atto unilaterale di autonomia privata con contenuto personalistico, destinato a orientare la futura decisione del giudice tutelare e a valorizzare l’autodeterminazione del soggetto vulnerabile, anche nella prospettiva futura.

1. Effetti e valore vincolante nei confronti del giudice

La designazione anticipata non produce un effetto immediato di nomina: al verificarsi dell’incapacità, il soggetto designato non diventa automaticamente amministratore di sostegno, poiché la nomina spetta comunque al giudice tutelare.

Il giudice ha ampia discrezionalità nella scelta, dovendo individuare il soggetto che assicuri al meglio la cura degli interessi del beneficiario tale per cui non è vincolato dalla designazione preventiva, potendo disattenderla in presenza di gravi motivi o quando lo richiedano gli interessi della persona da proteggere.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente sottolinea che il giudice deve tenere conto della volontà del beneficiario, ove questi non si trovi in stato di incapacità assoluta, e che le decisioni difformi devono essere adeguatamente motivate, specie quando incidano in modo significativo sulla sfera di autodeterminazione.

2. Requisiti di forma e di contenuto della disposizione ex art. 408 c.c.

Per la designazione anticipata dell’amministratore di sostegno, l’art. 408 c.c. richiede forme solenni:

  • per la designazione da parte dell’interessato si deve procedere con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata;
  • per la designazione da parte del genitore superstite per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • nell’ambito di una convivenza di fatto, la designazione del convivente può essere inserita nel contratto di convivenza, che ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure in un autonomo atto volontario nelle stesse forme. È espressamente precisato che la forma solenne non è richiesta per la sola nomina preventiva del convivente per le decisioni in materia di salute ai sensi della L. 76/2016; si tratta però di ipotesi distinta rispetto alla designazione ex art. 408 c.c. in senso tecnico.

3. Contenuto tipico e contenuto eventuale (direttive)

Il contenuto minimo della disposizione futura comprende:

  1. l’indicazione del soggetto designato (generalità e, preferibilmente, elementi identificativi);
  2. il riferimento alla previsione di futura incapacità dell’interessato.

La prassi e la giurisprudenza hanno riconosciuto la possibilità di arricchire la disposizione con direttive di contenuto sostanziale, in particolare:

  • istruzioni sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da assumere in futuro, compreso il rifiuto di determinate cure;
  • indicazioni sulle modalità di gestione patrimoniale, sui rapporti familiari, sulle preferenze abitative o assistenziali, da recepire – per quanto compatibile – nel decreto di nomina.

La Cassazione (15 maggio 2019 n. 12998) ha riconosciuto che il beneficiario pienamente capace può designare l’amministratore anche per impartire direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche, comprese quelle che prevedono il rifiuto di determinate cure, valorizzando così l’autodeterminazione in ambito sanitario.

4. Profili pratici: redazione, revoca, modifica, pubblicità

Sul piano operativo, nella predisposizione di una disposizione ex art. 408 c.c. è opportuno:

  • utilizzare la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, con assistenza notarile, per garantire chiarezza e sicurezza formale;
  • indicare con precisione il soggetto designato, specificando generalità complete e, se possibile, codice fiscale e residenza;
  • esplicitare che la designazione avviene in previsione di una futura eventuale incapacità, richiamando l’art. 408 c.c.;
  • inserire, ove desiderato, direttive di contenuto (sanitarie, patrimoniali, relazionali), in coerenza con le proprie convinzioni e con la L. 219/2017;
  • in caso di convivenza di fatto, valutare l’inserimento della designazione nel contratto di convivenza, così da integrare in un unico atto disciplina patrimoniale e designazione del futuro amministratore.

Le informazioni disponibili non disciplinano in dettaglio le modalità di revoca e modifica della disposizione, ma, per coerenza con la sua natura di atto di autonomia personale, deve ritenersi che:

  • la persona, finché capace, possa revocare o modificare la designazione, utilizzando la stessa forma solenne (atto pubblico o scrittura privata autenticata);
  • la revoca o modifica debba essere portata a conoscenza del giudice tutelare in caso di apertura del procedimento, anche tramite deposito dell’atto più recente nel fascicolo.

L’eventuale presenza di più atti di designazione richiede che il giudice verifichi quale sia l’ultimo in ordine di tempo e se vi siano contrasti fra le diverse disposizioni, sempre nel rispetto della volontà più recente del beneficiario.

Non è prevista una forma di pubblicità specifica per le designazioni ex art. 408 c.c. anteriori all’apertura del procedimento, tuttavia nel momento in cui si propone il ricorso per la nomina dell’amministratore, è opportuno allegare copia dell’atto di designazione, così che il giudice possa tenerne conto.

In questo modo, l’art. 408 c.c., letto alla luce della giurisprudenza più recente e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, diventa il fulcro di un modello di protezione che non si limita a “sostituire” la volontà della persona fragile, ma la anticipa, interpreta e continua, nel rispetto della sua dignità e della sua storia personale, anche quando l’autonomia si riduce o viene meno.

Approfondimenti:

Articolo 408 del Codice Civile in pratica

Cosa prevede l’art. 408 c.c.

  • La persona pienamente capace può designare in anticipo l’AdS con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • La nomina non è automatica: la scelta finale spetta comunque al Giudice Tutelare.
  • Il Giudice Tutelare preferisce il soggetto designato, ma può discostarsene solo per gravi motivi e con decreto motivato.
  • In mancanza di designazione, il giudice sceglie “preferibilmente” tra familiari e convivente, sempre con esclusivo riguardo all’interesse del beneficiario.

Notaio, forme e “modello” di designazione

Forma dell’atto

  • La designazione preventiva richiede forma solenne: atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • È possibile anche la designazione del genitore superstite (anche in testamento) nei casi previsti.

Modello / fac-simile

  • Esistono testi-guida e fac-simile divulgativi utili per capire cosa inserire (dati del designato, finalità, direttive), ma la validità dipende dalla forma corretta e dalla coerenza del contenuto.

Se stai valutando una designazione preventiva, conviene impostarla bene per evitare contestazioni future.

Direttive sanitarie, consenso informato e DAT

Direttive sanitarie nella designazione

  • La giurisprudenza ha valorizzato la possibilità di inserire direttive anche su scelte sanitarie/terapeutiche, inclusa l’indicazione di trattamenti non voluti, in un’ottica di autodeterminazione. Corte di Cassazione sentenza 12998-2019
  • Il quadro si coordina con la Legge 219/2017 su consenso informato e DAT.

Riforma Cartabia e reclamo nei procedimenti di AdS

Cosa cambia (in sintesi operativa)

  • Contro i decreti del Giudice Tutelare è ammesso reclamo al Tribunale (art. 739 c.p.c.), secondo l’art. 473-bis.58 c.p.c.
  • Contro il decreto del Tribunale collegiale è ammesso ricorso per Cassazione.

FAQ – Risposte alle Domande Frequenti

Come si può designare preventivamente un amministratore di sostegno?

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata: è la forma richiesta dall’art. 408 c.c. per la designazione anticipata.

Come si nomina un amministratore di sostegno per il futuro?

Si fa una designazione preventiva (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Quando poi si apre il procedimento, la nomina la dispone il Giudice Tutelare, valutando l’interesse del beneficiario.

Quali parenti avvisare per amministratore di sostegno?

Nel procedimento (ricorso) sono rilevanti i soggetti indicati nelle FAQ istituzionali del Ministero: coniuge/convivente e parenti entro i gradi previsti, oltre ai servizi socio-sanitari nei casi di legge.

Ci si può rifiutare di fare l’amministratore di sostegno?

Sì: la nomina non è un “obbligo personale” irrevocabile. Se la persona designata non può o non vuole, il giudice individua un soggetto idoneo, sempre nell’interesse del beneficiario.

Come viene nominato un amministratore di sostegno provvisorio?

Quando serve una tutela urgente, il giudice può adottare provvedimenti provvisori e urgenti nell’ambito del procedimento (la prassi varia da Tribunale a Tribunale).

Cosa non può fare l’amministratore di sostegno senza autorizzazione del giudice tutelare?

Dipende dal decreto: in generale, gli atti “più incisivi” o non previsti richiedono autorizzazione. Se c’è conflitto o dissenso, l’AdS deve coinvolgere il giudice.

Come si può opporsi alla nomina o a un decreto?

Dopo la riforma Cartabia, contro i decreti del Giudice Tutelare si propone reclamo al Tribunale; poi, in certi casi, ricorso per Cassazione contro il decreto del collegio.

Esiste un “registro” della designazione preventiva?

Non c’è un registro nazionale pubblico “automatico”: in pratica l’atto va conservato e poi allegato al ricorso quando si apre il procedimento, così che il giudice ne tenga conto. (Questo è coerente con l’impostazione notarile e ministeriale sulla centralità dell’atto in fase di procedimento).

Fonti istituzionali e approfondimenti

Designazione preventiva amministratore di sostegno ex art. 408 c.c.: atto notarile, direttive sanitarie e tutela della volontà

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