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Tempi di attesa invalidità civile

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Riassunto

La domanda di invalidità civile prevede tempi di visita di 15 giorni per malati oncologici e 30 giorni per le altre patologie. L’INPS deve concludere l’iter entro 120 giorni, ma in media i tempi superano i 140 giorni, con picchi oltre i 200. Trascorsi i termini o in caso di verbale contestato, è possibile ricorrere in tribunale.

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Argomenti

Tempi di attesa invalidità civile

Oggi parliamo delle modalità e dei tempi di attesa per le prestazioni assistenziali:

  • pensione di invalidità civile
  • indennità d’accompagnamento
  • L. 104/92
  • ecc...

e di quali siano i casi in cui presentare ricorso:

  • per superamento dei termini
  • per contestazione del verbale

Presentazione della domanda di invalidità civile

Le domande volte ad ottenere i benefici in questione dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica o direttamente dall’interessato o dai soggetti autorizzati – Patronati, Associazioni a tutela delle persone con disabilità.

Accertamento invalidità civile

La Asl poi chiamerà per le valutazioni di accertamento dell’Invalidità Civile, Handicap e L. 68/99, che verranno svolte sugli atti ai sensi dell’art. 29 ter del D.L. 16/07/2020 convertito con L. 120 del 11.09.2020 (le visite effettuate dalle Commissioni Minorazioni Invalidi Civili sono sospese fino a nuove disposizioni, che saranno tempestivamente comunicate). 

Procedura di accertamento dell’invalidità civile, handicap, disabilità, cecità civile e sordità.

Gli utenti che hanno presentato regolare domanda d’invalidità riceveranno dall’Ufficio Invalidi Civili lettera di invito/informativa, con richiesta della seguente documentazione:

  • Copia documento di Identità in corso di validità
  • Copia documentazione Medica in possesso, relativamente alle patologie elencate nel certificato del curante. Nello specifico, in caso di ricovero non è necessario inviare la cartella clinica, ma solo la lettera di dimissione, eventuali esami istologici e piano terapeutico.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la conformità delle scansioni/fotocopie prodotte agli originali posseduti.
  • Questionario L. 68/99 e/o questionario le 104/92 (se allegato all’informativa) debitamente compilato e sottoscritto.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere spedita, dopo aver ricevuto la lettera informativa, in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica che sarà specificatamente indicato oppure spedita per posta all’indirizzo della ASL di competenza.

15-30 giorni dalla presentazione della domanda

Dall’entrata in vigore della Legge n. 102/2009, l’intero procedimento amministrativo in materia di invalidità è di competenza dell’INPS.

I termini per essere chiamati alla visita medica sono i seguenti:

  • entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di accertamento di patologia oncologica;
  • entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie.

Riconoscimento dell’invalidità civile

Il riconoscimento dell’invalidità civile avviene attraverso due distinte fasi, una sanitaria e una amministrativa.

  • Durante la prima, il medico certificatore (di solito il medico di base) accerta i problemi di salute del richiedente.
  • Nella seconda fase, invece, si accertano i requisiti minimi richiesti dalla legge per ottenere il certificato d’invalidità (verbale della commissione medica) si procede alla concessione dei benefici in base al grado di invalidità riconosciuto al cittadino.

Il grado di invalidità è espresso in percentuali e va da un minimo del 33% ad un massimo del 100%.

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina contenuta nell’art. 20 della legge 102 del 3 agosto 2009, il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è assegnato all’INPS che diventa unico referente e soggetto responsabile in ordine al riconoscimento dei benefici di legge.

120 giorni per l’intero procedimento amministrativo

Tale procedimento prevede tuttavia anche dei necessari tempi di definizione.

La Circolare Inps n. 131 del 28.12.2009 e la Determinazione n. 1 del 25.01.2011 confermano indirettamente una durata massima di 120 giorni del procedimento amministrativo.

Nella Circolare Inps n. 131 del 28.12.2009 si legge che la razionalizzazione del flusso procedurale richiede di prevedere una soglia massima di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Termine confermato anche nella Determinazione n. 1 del 25.01.2011 in cui si precisa che è di 120 giorni il termine per la definizione della totalità delle pratiche e definizione immediata per i malati oncologici.

Ricorso in caso di superamento del termine di 120 giorni

Di conseguenza, l’invalido avrà diritto a rivolgersi al Tribunale competente per la tutela dei propri diritti dopo il decorso infruttuoso di tale termine.

Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38,  sono state introdotte delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.

Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.

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Mediamente si superano i termini

Dall’ultimo rendiconto sociale dell’INPS 2022 risulta che i tempi medi di attesa per tutta Italia siano di 142 giorni con regioni che si trovano in situazioni anche peggiori quali:

  • Sardegna 241 giorni
  • Lazio 233 giorni
  • Liguria 215 giorni
  • Sicilia 204 giorni

Ricorso in caso di contestazione del grado di invalidità accertato entro 180 giorni

Termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale della commissione medica (certificato di invalidità civile) o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

Avv. Rita Lasagna

Fondatrice di AvvocatoSalute.it e Autrice del libro “Diritto alla Salute”

Esperta in diritto sanitario, diritto alla salute, diritto previdenziale privato e pubblico, e diritto del lavoro (pubblico impiego e diritto sindacale).

Da più di trent’anni sul campo per la difesa dei diritti di cittadini e lavoratori

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