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Guida TFR/TFS pubblico impiego: cosa fare quando il pagamento è in ritardo oltre i (già lunghi) termini

Se il tuo TFR/TFS ritarda oltre i termini: verifica online, diffida con PEC, chiedi gli interessi, considera l’anticipo bancario (oggi l’anticipo INPS è sospeso), e, se serve, agisci in giudizio. Il quadro è in evoluzione: il TAR Marche 2025 ha rimesso di nuovo la disciplina alla Consulta; tieni traccia di ulteriori sviluppi. (INPS)

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Perchè il TFR/TFS in ritardo è un “problema di salute”?

Quando un lavoratore pubblico attende per mesi (o anni) il proprio TFR/TFS, non è “solo” un problema previdenziale: è una questione di salute, intesa nel suo significato più ampio.

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la salute è:

uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto assenza di malattia”

La salute è quindi un diritto fondamentale della persona.

In questa prospettiva, il blocco della liquidità incide su terapie, assistenza familiare, continuità delle cure, gestione di farmaci, visite, ausili, ma anche su fattori determinanti del benessere come reddito, abitazione, mobilità, partecipazione sociale. Sono tutte dimensioni che il diritto alla salute – per come è inteso dal nostro Ministero della Salute aderendo alla definizione OMS – ricomprende nella tutela effettiva della persona.

Per questo dedichiamo un approfondimento “lavoristico-previdenziale” ai ritardi di pagamento del TFR/TFS.

Difendere tempi certi, interessi dovuti e rimedi legali significa, concretamente, proteggere il benessere fisico, mentale e sociale del cittadino-lavoratore e della sua famiglia – in linea con un’idea di salute che abbraccia la vita reale.

TFR/TFS nel pubblico impiego: introduzione

Nel pubblico impiego il TFR/TFS matura alla cessazione, ma l’erogazione è differita per legge (12 o 24 mesi + tempi tecnici).

Se l’INPS paga oltre questi termini, maturano interessi legali e puoi attivare rimedi (diffida, ingiunzione, ricorso).

Novità: nel 2025 il TAR Marche ha rimesso di nuovo alla Consulta la disciplina su differimento e rateizzazione; inoltre, oggi le domande di anticipo INPS sono bloccate per carenza di fondi. (Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) fonte: INPS).

Qual è la differenza tra TFR e TFS per i dipendenti pubblici?

Cosa sono TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e TFS (Trattamento di Fine Servizio) nel pubblico impiego?

  • TFS (indennità di buonuscita/IPS) per chi resta nel regime pubblico (in genere assunti a TI entro il 31.12.2000 o categorie ex art. 3 D.Lgs. 165/2001).
  • TFR per gli altri (assunti dal 2001, optanti, ecc.). Entrambi sono somme di fine servizio erogate dall’INPS–Gestione Dipendenti Pubblici, ma con tempi differiti e, spesso, rate per soglie di importo.

Perché si aspetta tanto dalla liquidazione della pensione al pagamento?

La legge consente all’INPS di pagare dopo un certo periodo dalla cessazione (12 o 24 mesi) e, sopra determinate soglie (50.000/100.000 €), a rate.

Base normativa: art. 3, co. 2, D.L. 79/1997 (termini) e art. 12, co. 7, D.L. 78/2010 (rateizzazione), come modificati. (fonte: Normattiva).

Termini di pagamento ufficiali TFR/TFS e da quando decorrono gli interessi

  • 105 giorni (cessazione per inabilità o decesso).
  • 12 mesi (limiti di età/servizio) + 3 mesi per l’accredito; oltre scattano interessi legali.
  • 24 mesi (altre cause: dimissioni/licenziamento) + 3 mesi; oltre interessi legali.
  • Rateizzazione: unica soluzione fino a 50.000 €; due rate tra 50.000–100.000 €; tre rate oltre 100.000 €. (INPS)

La Corte costituzionale, sent. 130/2023, ha definito il differimento (12 mesi nei casi di vecchiaia/limite) incompatibile con la Costituzione, rivolgendo un pressante invito al legislatore a rimediare gradualmente; tuttavia la disciplina è ancora in vigore. (comunicato del 23 giugno 2023 della Corte Costituzionale).

Il problema attuale: ritardi pagamento TFR/TFS oltre i termini e responsabilità

In molte pratiche l’accredito slitta oltre i già lunghi termini (12/24 mesi + 3), per ritardi istruttori delle amministrazioni datrici, controlli e carichi di lavoro.

Quando l’INPS paga tardi, maturano interessi legali; se il ritardo dipende da atti tardivi dell’Ente datore, l’INPS può rivalersi su quest’ultimo per gli interessi corrisposti.

Cause tipiche:

  • mancate determinazioni di fine servizio,
  • errori nei flussi,
  • IBAN non validato,
  • correzioni su riscatti/ricongiunzioni,
  • arretrati contributivi,
  • carenza organici.

Novità 2025: il TAR Marche rimette di nuovo la norma alla Corte costituzionale

Con ordinanza 15 febbraio 2025 (pubblicata in G.U. 2 aprile 2025), il TAR Marche ha rimesso nuovamente alla Corte costituzionale la disciplina del differimento (art. 3, co. 2, D.L. 79/1997) e della rateizzazione (art. 12, co. 7, D.L. 78/2010) per i cessati per limiti di età/servizio, evidenziando l’inerzia del legislatore dopo le “sentenze monito” n. 159/2019 e n. 130/2023

Punti chiave dell’ordinanza:

  • il differimento non è più temporaneo ed è privo di rivalutazione monetaria, erodendo il valore reale del TFS;
  • la rateizzazione per scaglioni aggrava il vulnus* quando combinata al differimento;
    (vulnus*: nel linguaggio giuridico, offesa di un diritto, l’elemento costitutivo di un reato; nel linguaggio corrente, più genericamente: danno)
  • si chiede alla Consulta di verificare la persistente compatibilità con l’art. 36 Cost. (giusta retribuzione anche nella sua componente differita). 

Nota di contesto: la giustizia amministrativa ha dato rilievo mediatico alla rimessione (news della Giustizia amministrativa, marzo 2025). (Giustizia Amministrativa)

Cosa fare subito: check-list soluzione TFR/TFS in 6 passi

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  1. Accedi al Fascicolo previdenziale (SPID/CIE/CNS): controlla stato pratica e prospetto TFR/TFS.
  2. Verifica/aggiorna l’IBAN nel tuo profilo e nei dati INPS.
  3. Sollecita via PEC l’Amministrazione a trasmettere le determinazioni di fine servizio all’INPS (allega protocolli).
  4. Se superati 12 o 24 mesi + 3 (o 105 giorni), invia diffida/sollecito a INPS e, per conoscenza, all’Amministrazione.
  5. Richiedi gli interessi legali per ritardato pagamento, con decorrenza indicata e prospetto di calcolo.
  6. Valuta l’anticipo bancario (Accordo ABI) se ti serve liquidità: l’anticipo INPS è oggi bloccato (vedi sezione dopo). (INPS)

Scarica gratis il PDF con il nostro modello diffida TFS/TFR

Stampa e compila la nostra diffida da inviare via PEC/Raccomandata A/R, sul nostro sito trovi questo modello PDF e molte altre risorse gratuite per difendere i tuoi diritti.


    Come chiedere gli interessi per il ritardo TFR/TFS?

    Hai diritto agli interessi legali quando l’accredito avviene oltre i termini (12/24 mesi + 3 mesi; 105 giorni per inabilità/decesso).

    La richiesta va fatta per iscritto alla Sede INPS competente; se il ritardo deriva da atti tardivi dell’Ente datore, INPS può recuperare da quest’ultimo gli interessi corrisposti.

    Cosa fare:

    • PEC a INPS – Sede: “Richiesta interessi legali per ritardato pagamento TFR/TFS“.
    • Indica: dati, posizione, data e causa di cessazione, decorrenza di esigibilità (12/24 mesi), data effettivo pagamento (se avvenuto) o mancato pagamento.
    • Chiedi: interessi legali dal 91° giorno successivo alla decorrenza (o dal 106° nei 105 giorni) fino al saldo, con prospetto.
    • Allega: documento, prospetto INPS, IBAN, copie PEC all’Amministrazione.

    Errori da evitare:

    • Confondere interessi legali con la rivalutazione TFR privato ex art. 2120 c.c. (qui valgono regole diverse).
    • Non controllare il fascicolo: spesso la pratica è ferma per documenti mancanti.

    Esempio:
    Maria (limite età 30/06/2023) non riceve nulla al 30/09/2024. PEC a INPS + ASL: chiede interessi dal 01/10/2024; l’INPS liquida TFS + interessi e si rivale sull’Ente per il ritardo istruttorio.

    Anticipo delle somme: cosa è disponibile oggi?

    Risposta aggiornata al 12/09/2025:

    • Anticipazione INPS (Fondo Credito, tasso 1% + 0,50%): al momento non è possibile presentare nuove domande. L’INPS ha bloccato le richieste dal 25 aprile 2024 per esaurimento dei fondi e nel 2025 non ha riaperto; il servizio è consultabile solo per le istanze presentate prima del 24/04/2024. (INPS)
    • Anticipo bancario (Accordo ABI – D.L. 4/2019, DPCM 51/2020, DM 19/8/2020): resta attivo come canale parallelo; consente di ottenere fino a 45.000 € (anticipazione “agevolata”) o l’intero importo con condizioni stabilite dall’Accordo Quadro (tasso agganciato al Rendistato + 0,40%). Valuta costi/tempi e requisiti con la tua banca. (Gazzetta Ufficiale)

    L’ordinanza del TAR Marche ha anche sottolineato che l’anticipazione INPS, nata nel 2022, ha avuto risorse limitate e, comunque, non risolve i profili di incostituzionalità del differimento/rateizzazione. 

    Rimedi giudiziali: quando e come agire

    Se, nonostante diffide, INPS non paga entro i termini o non liquida gli interessi, puoi rivolgerti al Giudice del lavoro contro INPS (e, se del caso, chiamare l’Amministrazione in causa).

    Strumenti tipici

    • Decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) per rate scadute/interessi liquidabili su documenti INPS.
    • Ricorso ordinario al Tribunale del lavoro per accertamento del diritto e condanna al pagamento.

    Quando attivarli

    • trascorsi i 12/24 mesi + 3 (o 105 giorni) senza pagamento o senza interessi;
    • inerzia dopo diffide/PEC;
    • necessità di un provvedimento celere (fermo restando il canale bancario per liquidità immediata).

    Contesto costituzionale

    • Corte cost., sent. 130/2023: incompatibilità del differimento nei casi di vecchiaia/limite; invito al legislatore a intervenire senza eccessivo ritardo.
    • TAR Marche 2025: nuova rimessione alla Consulta della disciplina su differimento e rateizzazione. (Corte Costituzionale)

    Quando rivolgersi a un avvocato

    • Ritardi oltre i termini senza riscontro alle PEC.
    • Contestazioni su decorrenza/interessi o quantificazione.
    • Necessità di una ingiunzione o valutazioni su danni ulteriori.
    • Pratiche complesse (più datori/enti, riscatti, ricongiunzioni).

    FAQ: risposte alle domande su TFR/TFS

    Quando l’Inps paga TFS dipendenti pubblici?

    Entro 105 giorni in caso di decesso o inabilità, dopo 12 mesi per pensionamento o fine contratto a termine, e dopo 24 mesi in tutti gli altri casi come dimissioni o licenziamento. Leggi il paragrafo Termini di pagamento ufficiali TFS/TFR e da quando decorrono gli interessi

    Dopo 12 o 24 mesi devo attendere altri 3 mesi?

    Sì. La legge riconosce 3 mesi all’ente per l’accredito dopo la decorrenza di esigibilità. Dopo maturano interessi legali per ogni giorno di ritardo. (INPS)

    L’INPS può non pagare gli interessi se il ritardo dipende dall’amministrazione?

    No: gli interessi ti spettano comunque; INPS potrà rivalersi sull’Ente responsabile.

    Cosa fare se non viene erogato il TFR/TFS?

    Informati da un esperto, leggi bene il nostro articolo dall’inizio e non chiedere all’AI che risponde con un generico “inviare una lettera di diffida formale (PEC o raccomandata A/R) all’azienda e valutare la situazione”

    Posso evitare la rateizzazione?

    No, salvo riforme. Restano le soglie 50.000/100.000 €. Valuta anticipo bancario; l’anticipo INPS è attualmente sospeso. (INPS)

    L’ordinanza TAR Marche del 2025 ha “abolito” la norma?

    No. Ha rimesso la questione alla Corte costituzionale; la disciplina resta in vigore finché il legislatore (o la Consulta) non interviene. 

    L’anticipo INPS tornerà disponibile?

    Ad oggi l’INPS conferma il blocco (fondi esauriti) e pagina servizio chiusa alle nuove domande; se ci saranno riaperture, l’Istituto lo comunicherà ufficialmente. (INPS)

    Cosa fare se l’Inps non paga il TFS/TFR?

    Come primo passo: Accedi al Fascicolo previdenziale (SPID/CIE/CNS): controlla stato pratica e prospetto TFR/TFS e poi segui la checklist nella nostra guida.

    Approfondimento

    Pensione in cumulo? Quando parte l’orologio del TFS/TFR?

    Se vai in pensione usando il cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, c. 239 L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016), per i dipendenti pubblici i termini di pagamento del TFS/TFR non partono dalla data in cui lasci il servizio. Iniziano invece a decorrere dal giorno in cui maturi il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia previsto dalla riforma Fornero (oggi, di regola, 67 anni, salvo adeguamenti). Da quella data si applica la regola: 12 mesi per la liquidazione + ulteriori 90 giorni per l’accredito; oltre, spettano interessi legali per il ritardo. Fonti INPS: circ. 60/2017 sul cumulo e mess. 2053/2020 (FAQ: “per i dipendenti pubblici che accedono in cumulo il TFS/TFR verrà corrisposto dopo dodici mesi, ed entro i successivi 90 giorni, dal compimento del requisito anagrafico previsto per la vecchiaia”). (INPS)

    Cos’è il cumulo

    È la facoltà di sommare gratuitamente i periodi versati in più gestioni per ottenere un’unica pensione (pubblico + altre gestioni), senza trasferire i contributi. Serve la cessazione del rapporto di lavoro e il rispetto dei requisiti previsti. 

    Ti spieghiamo il “requisito anagrafico di vecchiaia”

    L’età fissata dalla legge per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni, salvo adeguamenti alla speranza di vita). È la data-ancora da cui, nel cumulo, comincia a correre il tempo per il TFS/TFR. (Verifica sempre l’età vigente nell’anno in cui la raggiungi).

    Capire l’esigibilità del TFS/TFR

    Il momento in cui scadono i termini legali e il credito diventa pagabile dall’INPS. Nel cumulo, l’esigibilità si calcola dalla data di vecchiaia, non dalla cessazione. 

    Linea del tempo

    • T0 = Data in cui compi l’età per la vecchiaia (non la data in cui ti sei dimesso).
    • T0 + 12 mesi = scadenza del termine di liquidazione.
    • T0 + 12 mesi + 90 giorni = termine massimo per accredito (primo pagamento).
    • Dal giorno successivo maturano interessi legali fino al saldo. (Pensioni Oggi)

    Casi particolari da non confondere

    • Inabilità o decesso: resta il termine 105 giorni dalla cessazione (non si applica la “vecchiaia”).
    • Dimissioni/licenziamento senza cumulo: si applicano le regole standard (24 mesi + 90 giorni).

    Esempio con le date e i tempi

    Cessazione effettiva: 30/06/2024 (per pensione in cumulo).

    69 anni compiuti (vecchiaia raggiunta): 15/11/2026 → T0.

    T0 + 12 mesi: 15/11/2027 (data di liquidazione).

    + 90 giorni: 13/02/2028 (termine accredito).

    Se al 14/02/2028 non è arrivato il pagamento, chiedi interessi legali dal 14/02/2028 e procedi con PEC di diffida.

    Documenti e passi operativi essenziali

    1. Scarica dal Fascicolo previdenziale lo stato pratica e la quantificazione TFS/TFR.
    2. Verifica/aggiorna IBAN e dati di contatto.
    3. Appunta T0 (data di vecchiaia) e metti un promemoria a T0 + 12 mesi e T0 + 12 mesi + 90 giorni.
    4. Se superi l’ultima data: PEC a INPS (e p.c. all’Amministrazione) per interessi e sollecito. (INPS)

    Errori da evitare

    • Calcolare i 12 mesi dalla cessazione: nel cumulo è sbagliato.
    • Dimenticare i 90 giorni tecnici post-12 mesi.
    • Non provare la propria data T0 (vecchiaia): annota e allega gli elementi (estratto conto, determinazione pensione). (Pensioni Oggi)
    immagine di un uomo anziano in attesa del suo TFR/TFS pubblico impiego: di fronte al sito internet dell'INPS

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